Art. 28 OPAn - Allevamento di cani e gatti

L’incrocio di cani e gatti domestici con i loro equivalenti selvatici è vietato.

 

Nell’allevamento di cani la selezione deve tenere conto dello scopo di utilizzo e mirare all’ottenimento di cani con un carattere equilibrato, una buona sociabilità e modesta aggressività nei confronti di persone e animali.

 

Un cane che presenta un comportamento oltremodo aggressivo o un’ansietà superiore alla norma deve essere escluso dall’allevamento.