Art. 101 lett. c n. 1 OPAn - Obbligo di autorizzazione

Necessita di un’autorizzazione cantonale chiunque: (…)

c. cede a terzi più del seguente numero di animali all’anno:

1. venti cani o tre figliate di cuccioli di cani, (…)

 

Nota della commissione d'allevamento RCS: In base ai chiarimenti con il Ufficio del veterinario, la data di riferimento non è la data di nascita del cane, bensì la data effettiva di consegna, cioè il giorno in cui va nella sua nuova casa.