Art. 76a OPAn - Offerta di cani

1 Chiunque offre pubblicamente cani deve fornire per iscritto le informazioni seguenti:

  1. il nome, il cognome e l’indirizzo dell’offerente;
  2. il Paese di provenienza del cane;
  3. il Paese di allevamento.

 

2 I gestori delle piattaforme Internet e gli editori dei quotidiani provvedono alla completezza dei dati.